Art. 4.
(Dotazione, accrescimento e gestione del Fondo di risparmio).

      1. Il Fondo di risparmio è costituito mediante il conferimento iniziale di un importo non inferiore a 500 euro, compreso l'eventuale concorso dello Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, e non superiore a 3.000 euro. I conferimenti sono effettuati soltanto in denaro e non possono eccedere, in ciascun anno, l'importo complessivo di 3.000 euro. Gli importi indicati nel primo e nel secondo periodo sono rivalutati ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.
      2. I conferimenti successivi possono essere eseguiti da chi esercita la potestà sul minore, dal minore stesso, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, dai familiari con esso conviventi e dai parenti di questo entro il quarto grado.

 

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      3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 2, determinano, in misura uniforme per i Fondi di risparmio costituiti presso le diverse specie di intermediari, il rendimento minimo garantito dal Fondo, al netto di ogni onere o commissione spettante all'intermediario, garantendo comunque un rendimento non inferiore al tasso d'inflazione reale, applicato annualmente in regime di capitalizzazione composta. Le stesse convenzioni determinano altresì la misura massima della remunerazione dovuta agli intermediari per la gestione del Fondo.
      4. Eventuali variazioni delle condizioni stabilite nelle convenzioni hanno effetto decorsi due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono approvate. Entro tale termine, gli intermediari aderenti alla convenzione hanno facoltà di sospendere l'accettazione di nuovi Fondi di risparmio e di recedere dalla convenzione.
      5. L'intermediario che recede dalla convenzione, nell'ipotesi prevista dal comma 4 e in ogni altro caso, assicura comunque la continuazione dei Fondi di risparmio costituiti presso di esso, alle condizioni in vigore alla data del recesso o alle condizioni più favorevoli risultanti dai contratti con cui i Fondi sono stati costituiti.
      6. Decorsi cinque anni dalla stipulazione del contratto, chi ha costituito il Fondo di risparmio, ovvero il beneficiario di esso dopo il raggiungimento della maggiore età, può trasferirne il patrimonio in qualunque momento, salvo l'eventuale termine di preavviso previsto dal contratto, senza oneri o spese, presso un altro intermediario aderente alla convenzione prevista dall'articolo 2, comma 2.